Stalking: di cosa si tratta

Stalking di cosa si tratta

Il delitto di stalking, disciplinato all’art. 612 bis c.p., è un reato posto in essere da chi molesta o disturba la vittima in maniera continuata, tanto da spingerla a vivere in un grave e perdurante stato di ansia o di paura, a “temere per la propria incolumità o per quella delle persone vicine” e a mutare in modo significativo le proprie abitudini di vita”.
Ma entriamo nei particolari e scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su questa tipologia di reato.

Delitto di stalking e costituzione di parte civile

La vittima del reato, e quindi la persona offesa, ha la possibilità di richiedere il risarcimento stalking attraverso la cosiddetta costituzione di parte civile. Ma cosa s’intente esattamente quando si parla di costituzione di parte civile? In sostanza, trattasi della facoltà della persona offesa di esercitare l’azione civile all’interno del processo penale, e quindi di richiedere una somma a titolo di risarcimento danni subiti.

Tutto ciò permette senz’altro di risparmiare tempo: anziché agire separatamente, in sede civile, il danneggiato ha la possibilità di insinuarsi nel processo penale (intentato dalla Procura della Repubblica verso l’imputato di stalking) e di chiedere quanto gli spetta.
Il danneggiato può essere una persona qualunque: un parente, il coniuge o una persona senza vincoli di parentela con il soggetto attivo del reato (lo stalker).

Stalking e danno morale: cosa c’è da sapere

Per capire appieno cosa si intende per danno morale, soprattutto nell’ambito dello stalking, è opportuno parlare del danno di tipo non patrimoniale (categoria più ampia nella quale è ricompreso il danno morale).
Sulla base di quanto sancito dal Codice Civile, è possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale unicamente in ipotesi stabilite espressamente dalla legge.
Nel Codice Penale, invece, è prescritto che quando un reato cagiona dai danni (sia essi patrimoniali o non patrimoniali), il soggetto reputato responsabile è tenuto a risarcirli.

Come già anticipato, il danno morale fa parte del danno non patrimoniale. In particolare, la Giurisprudenza ha più volte definito il danno morale come la sofferenza psicologia, nonché il turbamento “transitorio dello stato d’animo” patito della persona offesa.
In altre parole, il danno morale è ciò che comunemente viene chiamato il “prezzo del dolore“, ovverosia di quella sofferenza che si genera dentro una persona, quando questa subisce le conseguenze della commissione di un reato. Ragion per cui, nel delitto di stalking, il soggetto danneggiato viene individuato in colui (o colei) che ha patito un danno morale.

Stalking e risarcimento danni

Abbiamo già detto che la persona offesa del reato di stalking può costituirsi parte civile all’interno del processo penale e chiedere il risarcimento. Ma a quanto ammonta, generalmente, la somma? Purtroppo non è facile quantificare il risarcimento danni stalking, giacché questo dipende da veri fattori.
In primo luogo, è possibile che il giudice stabilisca l’ammontare del danno sulla base del suo “prudente apprezzamento” e, in linea generale, sulle risultanze probatorie a favore della vittima.
Dopo di che l’organo giudicante dovrà considerare la durata degli atti persecutori, le caratteristiche della persona offesa e l’intensità della condotta posta in essere dall’imputato. E, quindi, stabilire l’importo corrispondente al danno morale patito dal danneggiato dal reato.

Non esistono tabelle su cui il giudice possa basarsi: come anticipato, sarà lui a decidere a seconda degli elementi sopracitati.
A ciò si aggiunge che, tutto questo, vale altresì per la quantificazione del cosiddetto “danno esistenziale” sofferto dalla persona offesa. Nel caso specifico dello stalking, trattasi delle conseguenze negative sulla capacità, da parte della vittima, di relazionarsi con gli altri e di vivere tranquillamente la propria esistenza.
In ogni caso, la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice ha la facoltà di sentire i soggetti coinvolti prima di stabilire l’esatto ammontare dei danni dovuti alla vittima.
Quanto appena esposto si traduce in una valutazione globale sulla fase del dibattimento: cosa è emerso, quali prove sono state portate in aula, e via dicendo.
Essendo la materia complessa e molto vasta, si consiglia un approfondimento sul risarcimento danni per stalking (qui trovi un ulteriore approfondimento sul risarcimento danni per stalking).